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AGGIORNAMENTO CODICI ATECO PER AZIENDE CHE RIMANGONO APERTE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

  • Autore: Andrea Poletti
  • 30 mar, 2020

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Attività non sospese: sostituzione elenco codici ATECO del DPCM 22 marzo

Pubblicato in data 26 marzo, il decreto che sostituisce l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 e produce effetto dalla medesima data.
L’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM citato assegna al Ministro dello sviluppo economico la possibilità di modificare l’elenco dei codici delle attività industriali e commerciali non sospese individuate dall’allegato 1 al DPCM medesimo.
Si evidenzia che il decreto elimina diverse voci di attività produttive prima consentite e ne inserisce altre più specifiche, mentre non opera quasi nessuna variazione, se non in diminuzione, per quanto riguarda le attività dell’ingrosso.

Il decreto dispone inoltre che:

  • le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo interinale (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività dei call center (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alle attività di “call center in entrata (inbound) che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza e reclami” e, comunque nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti. Ricordiamo che fra le attività di questa classe rientrano le attività di: sotto titolatura in simultanea di meeting e conferenze, organizzazione di raccolta fondi per conto terzi, servizi di raccolta monete nei parchimetri, attività dei banditori d'asta autonomi, gestione di programmi di fidelizzazione commerciale, altre attività di supporto alle aziende non classificate altrove, lettura dei contatori di gas, acqua ed elettricità, volantinaggio, affissione di manifesti, emissione di buoni sostitutivi del servizio mensa.
Il decreto consente infine, alle imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto, di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione delle merci.

L’elenco delle attività che possono continuare ad operare è quindi, a tutti gli effetti, sostituito dal nuovo elenco: 

La tabella allegata riporta in ROSSO i codici ATECO precedentemente compresi, ma che vengono esclusi con questo nuovo aggiornamento e che quindi dovranno sospendere l’attività entro il 28 Marzo.
In VERDE, invece, quelli aggiunti rispetto al precedente e che quindi potranno proseguire l’attività senza interruzione.

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