Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per
effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà
consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla
sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data
del 28 marzo 2020.
Attività non sospese: sostituzione elenco codici ATECO del DPCM 22
marzo
Pubblicato in data 26
marzo, il decreto che sostituisce l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 e
produce effetto dalla medesima data.
L’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM citato assegna al Ministro dello sviluppo
economico la possibilità di modificare l’elenco dei codici delle attività
industriali e commerciali non sospese individuate dall’allegato 1 al DPCM
medesimo.
Si evidenzia che il decreto elimina diverse voci di attività produttive prima
consentite e ne inserisce altre più specifiche, mentre non opera quasi nessuna
variazione, se non in diminuzione, per quanto riguarda le attività
dell’ingrosso.
Il decreto dispone inoltre che:
- le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo interinale
(codice ATECO 78.2)
sono consentite nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di
cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del
DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le Attività dei call center
(codice ATECO 82.20.00) sono consentite
limitatamente alle attività di “call center in entrata (inbound) che rispondono
alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica
delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di
risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire
informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza e reclami” e,
comunque nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di cui agli
allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del
22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese
(codice ATECO 82.99.99)
sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio
di prodotti. Ricordiamo che fra le attività di questa classe rientrano le
attività di: sotto titolatura in simultanea di meeting e conferenze,
organizzazione di raccolta fondi per conto terzi, servizi di raccolta monete
nei parchimetri, attività dei banditori d'asta autonomi, gestione di programmi
di fidelizzazione commerciale, altre attività di supporto alle aziende non
classificate altrove, lettura dei contatori di gas, acqua ed elettricità,
volantinaggio, affissione di manifesti, emissione di buoni sostitutivi del
servizio mensa.
Il decreto consente infine, alle imprese le cui attività sono sospese per
effetto del presente decreto, di completare le attività necessarie alla
sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione delle merci.
L’elenco delle attività che possono continuare ad
operare è quindi, a tutti gli effetti, sostituito dal
nuovo elenco: La tabella allegata riporta in ROSSO i codici ATECO precedentemente
compresi, ma che vengono esclusi con questo nuovo aggiornamento e che quindi
dovranno sospendere l’attività entro il 28 Marzo.
In VERDE, invece, quelli aggiunti rispetto al precedente e che quindi potranno
proseguire l’attività senza interruzione.