News

Autore: Andrea Poletti 30 mar, 2020

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione , inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Attività non sospese: sostituzione elenco codici ATECO del DPCM 22 marzo

Pubblicato in data 26 marzo, il decreto che sostituisce l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020e produce effetto dalla medesima data.
L’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM citato assegna al Ministro dello sviluppo economico la possibilità di modificare l’elenco dei codici delle attività industriali e commerciali non sospese individuate dall’allegato 1 al DPCM medesimo.
Si evidenzia che il decreto elimina diverse voci di attività produttive prima consentite e ne inserisce altre più specifiche, mentre non opera quasi nessuna variazione, se non in diminuzione, per quanto riguarda le attività dell’ingrosso.

Il decreto dispone inoltre che:

  • le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo interinale (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività dei call center (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alle attività di “call center in entrata (inbound) che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza e reclami” e, comunque nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti. Ricordiamo che fra le attività di questa classe rientrano le attività di: sotto titolatura in simultanea di meeting e conferenze, organizzazione di raccolta fondi per conto terzi, servizi di raccolta monete nei parchimetri, attività dei banditori d'asta autonomi, gestione di programmi di fidelizzazione commerciale, altre attività di supporto alle aziende non classificate altrove, lettura dei contatori di gas, acqua ed elettricità, volantinaggio, affissione di manifesti, emissione di buoni sostitutivi del servizio mensa.
Il decreto consente infine, alle imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto, di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione delle merci.

L’elenco delle attività che possono continuare ad operare è quindi, a tutti gli effetti, sostituito dal nuovo elenco: 

La tabella allegata riporta in ROSSO i codici ATECO precedentemente compresi, ma che vengono esclusi con questo nuovo aggiornamento e che quindi dovranno sospendere l’attività entro il 28 Marzo.
In VERDE, invece, quelli aggiunti rispetto al precedente e che quindi potranno proseguire l’attività senza interruzione.

Autore: Andrea Poletti 25 mar, 2020

La diffusione del coronavirus Covid-19 ci ha messo di fronte ad una serie di procedure di igienizzazione personale e degli ambienti in cui viviamo e lavoriamo che in precedenza ignoravamo o molto semplicemente non conoscevamo. Le armi contro la diffusione di batteri, muffe, funghi, insetti e virus non sono solo le buone abitudini ma anche gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.

Il servizio permette non solo di rendere l'ambiente di lavoro più sano ma anche di ottemperare al protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali siglato il 14/03/2020 che prevede l'obbligo del Datore di Lavoro di sanificare gli ambienti di lavoro per limitare la diffusione del Covid-19.


COME SI INTERVIENE

L'ozono disinfetta ossidando e distruggendo direttamente la parete cellulare del microrganismo, causando la fuoriuscita dei componenti cellulari, all'esterno della cellula, questo provoca la distruzione protoplasmatica della cellula, danneggia i costituenti degli acidi nucleici e rompe i legami carbonio-azoto che portano quindi alla depolimerizzazione cellulare. Durante il processo di reazione con i fluidi cellulari del microrganismo, l'ozono O3 si divide e ritorna al suo stato iniziale di ossigeno, composto da O2 (due atomi congiunti) e O (ossigeno atomico) senza lasciare alcuna traccia o residuo.

Come indicato dalle circolari delle autorità sanitarie competenti sono previsti interventi di decontaminazione con ipoclorito di sodio al 0,1% utile a bonificare ampie superfici aperte e soggette al passaggio delle persone, cancelli e portoni, punti poco raggiungibili dalla normale azione di igienizzazione. Attraverso l'aggiunta di ipoclorito di sodio all'acqua si forma acido ipocloroso: NaOCl + H2O → HOCl + NaOH- L'acido ipocloroso si divide in acido ipocloridrico (HCl) e ossigeno (O). L'atomo di ossigeno è un agente ossidante molto forte. L'ipoclorito di sodio è efficace contro batteri, virus e funghi.

 

IDEALE PER

· LUOGHI DI LAVORO UFFICI

· ESERCIZI COMMERCIALI AUTOMEZZI AMBULATORI MEDICI ABITAZIONI

· PASSAGGI COMUNI AREE CONDOMINIALI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

 

Ci siamo attivati per aiutarti a fare la scelta migliore, garantendoti una consulenza mirata alle tue reali esigenze.

Richiedi informazioni per:

CONSULENZA

INTERVENTI MIRATI DI BONIFICA GENERALE

ABBONAMENTI MENSILI O ANNUALI.


 

Autore: Andrea Poletti 25 mar, 2020

COVID-19 - CHIARIMENTI SULL’USO DI MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Autore: Andrea Poletti 25 mar, 2020

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Autore: Andrea Poletti 28 feb, 2020

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019, entro il 31 gennaio 2020.

CALENDARIO SCADENZE ISI 2019

  • Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda    16 aprile 2020       
  • Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda    29 maggio 2020
  • Acquisizione codice identificativo per l'inoltro online                                             5 giugno 2020
  • Comunicazione relativa alle date di inoltro online                                                    5 giugno 2020

 

Progetti ammessi a finanziamento:

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

 

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).


Autore: Andrea Poletti 17 feb, 2020


Con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019 l’INAIL fornisce le istruzioni operative del nuovo applicativo telematico Civa, che a partire dal 27 maggio 2019 dovrà essere utilizzato per richiedere online, sul portale dell’Istituto, i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi.

La novità, per il momento, riguarda le richieste relative ai seguenti servizi:

  • denuncia di impianti di messa a terra;
  • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
  • prime verifiche periodiche.

Per utilizzare l’applicativo CIVA è necessario essere registrati al portale INAIL, accedere con le credenziali dispositive INAIL del datore di lavoro e/o rispettivo delegato e utilizzare uno dei profili a disposizione.

È stato aggiunto un nuovo profilo “consulente per le attrezzature e impianti”, delegato a operare su CIVA dal Legale Rappresentante della ditta o dall’Amministratore delle utenze digitali.



HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA?

RIVOLGITI A NOI

Autore: Andrea Poletti 16 set, 2019

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI: "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". art. 74 c. 1 D.Lgs. 81/08

Per essere a norma di legge i DPI devono soddisfare i seguenti requisiti generali applicabili a tutti i DPI:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- essere adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- essere adattabili dall'utilizzatore secondo le sue necessità;
- riportare la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile ed essere in possesso di tutte le certificazioni previste;
- essere corredati di istruzioni d’uso chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- nei casi in cui un lavoratore sia soggetto all'azione di più rischi e si renda necessario l’uso simultaneo di più DPI (rischi multipli), questi devono essere compatibili tra loro e provvedere alla funzione protettiva per la quale sono stati progettati.


Cosa deve fare il datore di lavoro?

  • fornire ai lavoratori DPI “conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni “(D.Lgs. n. 81/08, art. 76, comma 1);
  • mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni igieniche, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
  • provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;
  • fornire istruzioni comprensibili per tutti i lavoratori;
  • destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non crei problemi sanitari e igienici ai vari utilizzatori;
  • informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato;
  • stabilire le procedure aziendali da seguire al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:

​             - per ogni DPI che protegga dai rischi mortali (appartenente alla terza categoria);
              - per i dispositivi di protezione dell’udito.

 

Cosa deve fare un lavoratore?

Il D.Lgs. n. 81/08 prevede un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sia per quanto riguarda l’attuazione delle misure di tutela e prevenzione sul posto di lavoro, sia per la realizzazione di una corretta ed efficace applicazione delle regolestabilite dal decreto stesso. A questo proposito, infatti, l’art. 20del decreto prevedeobblighi specifici anche per il lavoratore; tra questi obblighi rientrano quelli relativi all’utilizzo e alla gestione dei  Dispositivi di Protezione Individuale riportati all’art. 78, in base ai quali i lavoratori devono:

  • frequentare il programma di formazione e/o addestramento organizzato dal datore di lavoro, quando è necessario;
  • Utilizzare i DPI a loro disposizione in modo corretto e conforme alle informazioni e alla formazione/addestramento che hanno ricevuto;
  • provvedere all'igiene e alla cura dei propri DPI;
  • non modificare o alterare di propria iniziativa i DPI, perché questo non li renderebbe conformi alle norme o adeguati alla protezione dei rischi per i quali sono stati concepiti;
  • seguire le procedure stabilite dall'azienda per quanto riguarda la riconsegna;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro o a chi per esso eventuali difetti, inconvenienti o problematiche che essi rivelano nei DPI a loro disposizione.

Sanzioni mancato uso dei DPI: 

Differentemente che per altre figure che hanno una certa responsabilità ai fini di attuare correttamente i disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ( Datore di Lavoro, Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, Medico Competente, vari preposti) fra cui quelli relativi all’uso appropriato dei DPI, per i lavoratori non esistono sanzioni per il mancato uso. Possono ricevere dei richiami ma non essere sanzionati. Tuttavia, recentemente, anche per i lavoratori il comportamento inadempiente è diventato “sanzionabile”. Infatti, è stata contemplata la possibilità per il lavoratore che omette il loro uso di essere licenziato. Con sentenza n. 18615/2013, infatti, la Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un lavoratore negligente in tal senso. In particolare, è stato considerato appropriato il vietare l’accesso sul luogo di lavoro al dipendente che rifiuti ripetutamente di indossare i dispositivi personali per la sicurezza (DPI), nella fattispecie degli occhiali da lavoro.  Il datore di lavoro ha l’obbligo di impedire la prestazione laddove questa, se eseguita in condizioni insicure, può arrecare danno al lavoratore. Questa è stata la motivazione di fronte ad una reiterata negligenza con comportamento gravemente inadempiente ed omissivo di un lavoratore che si rifiutava l’utilizzo, anche se previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi.



Autore: Andrea Poletti 16 set, 2019
Il primo passaggio che un’azienda deve compiere quando decide di affrontare in modo serio e organico la questione della sicurezza sul lavoro afferisce all’area organizzativa.
È necessario che tutta la documentazione prodotta venga archiviata e organizzata secondo uno schema logico. I benefici della corretta strutturazione di tale sistema consentono un più veloce reperimento della documentazione utile a far fronte sia a richieste da parte degli Organi Competenti in caso di ispezione.
Tale adempimento riguarda tutte le aziende/ditte in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati (con riferimento agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008).
Di seguito sono elencati i principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve essere in possesso.

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
- Visura CCIAA
- DURC
- Doc. Datore di Lavoro

NOMINE
La normativa sulla sicurezza prevede la presenza di specifiche lettere di nomina per alcune figure. Pertanto, è necessario conservare tali lettere di nomina debitamente controfirmate dagli interessati.
Le nomine sono le seguenti:
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- Addetti Antincendio – Addetti Primo Soccorso
- Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La  valutazione del rischio  è lo strumento fondamentale con cui il datore di lavoro analizza tutte le varie categorie di rischio presenti nell’azienda e individua le misure di prevenzione e protezione. Permette di pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
È il documento principale che tutte le aziende con almeno 1 lavoratore dovrebbero avere. Le valutazioni in esso contenute devono prendere in esame come recita la normativa “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” e devono pertanto riferirsi a tutte le sedi dove il lavoro viene svolto e a tutte le mansioni. Fanno pertanto parte integrante del documento valutazioni più specifiche quali la valutazione per le gestanti (da effettuarsi indipendentemente dalla presenza di lavoratrici in azienda), valutazione del rischio stress etc.

Il DVR deve essere firmato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se eletto) e dal Medico Competente (ove presente).

VERBALI
A seguito di valutazione dei rischi, come misura di protezione potrà essere necessario fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) .
- Verbale di consegna DPI

PIANO DI EMERGENZA
Tale documento analizza le diverse situazioni di emergenza  (incendio, primo soccorso, terremoto ecc.) che possono verificarsi in un luogo di lavoro indicando quali poi, di conseguenza, le specifiche modalità operative che dovranno essere attuate per far fronte a tali eventi.
È opportuno allegare l’elenco dei lavoratori che sono stati specificatamente formati a tale scopo: addetti antincendio e primo soccorso.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
I lavoratori devono partecipare ai percorsi formativi sanciti dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 7/07/2016.  La documentazione da conservare è la seguente:
- registri di formazione
- attestati di formazione generale
- attestati di formazione specifica (suddivisi per mansione)
- attestati relativi ai corsi di aggiornamento
- attestati di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- lettere consegna manuali informativi

CERTIFICAZIONI
Ne fanno parte tutti i documenti di natura tecnica inerenti impianti e/o attrezzature .
Qui di seguito un elenco:
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
- denuncia di messa a terra
- verbali di verifica periodica dell’impianto elettrico
- libretto centrale termica
- dichiarazione di conformità impianto di condizionamento
- verbali di manutenzione impianti
- verbali di manutenzione relativi agli estintori

L’elenco della documentazione sopra riportato è completo ma non esaustivo, andrà specificatamente tarato sulle caratteristiche dell’azienda.
Da questa lista sono  esclusi  i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISLL).
 
Autore: Andrea Poletti 16 set, 2019

Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro. Questo significa che oltre 70 lavoratori alla settimana, in Italia, sono colpiti da arresto cardiaco mentre si trovano sul posto di lavoro.

L’attuale normativa relativa alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Legge 81/08) non prevede la dotazione di defibrillatori semi-automatici da parte delle aziende, ma l’obbligo di formazione del personale al primo soccorso; la Legge 120 del 2001, invece, conferma l’importanza della presenza sui luoghi di lavoro di personale addestrato e di dispositivi idonei a tutelare al meglio la salute dei lavoratori.

Anche la recente disposizione INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che prevede una riduzione del premio INAIL per le aziende che adottano il defibrillatore e provvedono alla formazione del personale al BLS-D (Basic Life Support – Defibrillator), conferma l’importanza della presenza del DAE come strumento principale di prevenzione delle morti bianche.

È importante che gli imprenditori e i responsabili della sicurezza aziendale facciano importanti valutazioni, considerando il defibrillatore alla stregua di un sistema antincendio o di un estintore, ossia un dispositivo di vitale importanza in presenza di una situazione critica all’interno dell’azienda.

Purtroppo, i defibrillatori sono spesso presenti solo in quelle aziende nelle quali si è già verificato un evento tragico causato da un arresto cardiaco improvviso. Nel nostro paese la cultura della prevenzione non è così diffusa come negli altri paesi europei e la nostra valutazione del valore delle cose e del rischio si basa esclusivamente sull’esperienza personale e non su quella collettiva.

La presenza in azienda di un defibrillatore DAE facilmente accessibile, posizionato come un comune estintore, permetterebbe di assistere efficacemente il lavoratore colpito da arresto cardiaco improvviso, facendo passare le probabilità di sopravvivenza da meno del 5% a oltre il 50%.

Altre indicazioni relative alla formazione:

  • la formazione “deve essere dispensata, sotto la responsabilità di un medico, da istruttori qualificati;
  • i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica).

La formazione iniziale deve prevedere:

  • “la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare di base (in accordo con le linee guida internazionali);
  • una parte teorica avente ad oggetto: finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore;
  • una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell'intervento.

 

Se necessario siamo a disposizione per fornirti consulenza in merito a:

  • i migliori defibrillatori sul mercato per utilizzo extra-ospedaliero: pratici, resistenti, privi di necessità di manutenzione e dai più bassi costi di gestione sul mercato;
  • corsi di formazione BLS-D e Legge 81/08 con integrazione BLS-D direttamente presso la tua azienda;
  • vasta scelta di teche e cartellonistica di segnalazione per un perfetto posizionamento della postazione di defibrillazione;
  • programmi personalizzati di assistenza tecnica e manutenzione on site;
  • pacchetti DAE + formazione all-inclusive a tariffe estremamente vantaggiose;

 

Scopri la scontistica  prevista da INAIL e le modalità di presentazione della richiesta.

 

Fonte:  puntosicuro.it e interpretazione linee guida INAIL

Autore: Andrea Poletti 16 set, 2019


Il datore di lavoro è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ha, innanzitutto, due obblighi non delegabili: la valutazione di tutti i rischi (redazione del Documento di Valutazione dei Rischi) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Le sanzioni

Il Datore di Lavoro, che non ottempera all’obbligo di redazione del DVR, è sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 1.096€ ad un massimo di 4.384€(se il documento risulta incompleto). In caso di omessa redazione invece il Datore di lavoro rischia l’ arresto da 3 a 6 mesioppure un’ammenda da 2.500€ a 6.400€.

Se a mancare invece è la nomina dello RSPP, invece, vi è l’ arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ ammenda da 2.500€ a 6.400€.

Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’ arresto da due a quattro mesi o con un’ ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€.

Gli obblighi in capo sia al Datore di lavoro che al Dirigente.

  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€ nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o alle loro condizioni di salute;
  • ammenda da 2.192€ a 4.384€per mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste,
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822€ a 4.384€per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 1.800€ per omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 4.500€per omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 50€ a 300€ per omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.

 

Generalmente l’inadempimento spesso è dovuto a mancanza di informazione e formazione.

ESSERE INFORMATI e FORMATI rende SICURO il lavoro di tutti.

E un lavoro sicuro è un lavoro fatto bene.

 

Per maggiori informazioni


Contatti:
Ing. Stefano Moretti

Manager Apsafe, RSPP e Formatore
stefano.moretti@apsafe.it
334.2851440

Fonte: Sicurezza Lavoro Roma  e Punto Sicuro

Share by: